Art. 22.
(Scuola media).

      1. La scuola media accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell'ultimo anno della scuola elementare. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto undici anni e non hanno superato i quindici anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.
      2. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di trenta ore settimanali ed un modello a tempo prolungato

 

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di trentasei ore settimanali, cui deve essere aggiunto il tempo mensa, fatte salve le sperimentazioni di quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.
      3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni o alunne interessati non sia inferiore a quindici, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni o alunne ed a situazioni territoriali peculiari quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, delle aree a forte processo immigratorio o a rischio, nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.
      4. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa.
      5. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell'organico d'istituto.
      6. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio, curricolari.
      7. Il consiglio di classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l'ammissione alla classe successiva per gli alunni e alunne delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
      8. Al termine del terzo anno l'alunno o alunna sostiene l'esame di Stato per l'accesso alla scuola superiore.
      9. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra scuola elementare e media, finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di scuola. Le attività didattiche sono organizzate in relazione ai bisogni degli alunni e delle alunne, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all'interdisciplinarietà, alla cooperazione.
 

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